CHE COS'E' IL VINCOLO SPORTIVO
Cos'è lo vincolo sportivo e soprattutto cosa intendiamo
quando dai Media o dal linguaggio comune si fa cenno a tale termine, ormai
divenuto il terrore degli sportivi e degli atleti non professionistici?
Attualmente in Italia il vincolo sportivo è da ritenersi applicabile solo alla categoria degli atleti dilettantistici.
Lo vincolo sportivo, nelle società professionistiche, è stato abolito invece in quanto ritenuto ostacolo alla mobilità lavorativa, soprattutto se si pensa che, la sua efficacia, non si esauriva con lo scadere del contratto.
A tal proposito la Legge del 23 Marzo 1981 n. 91, successivamente modificata dalla legge 18 novembre 1996 n. 586 all' Art. 16 dispone espressamente l'abolizione del Vincolo Sportivo, istituto definito come "limitazione della libertà contrattuale dell'atleta professionista" L’unica limitazione, che tuttora sussiste, è nel privilegio della società di poter stipulare il primo contratto professionistico con i propri atleti del settore giovanile. [ fonte ; DirittoSportivo ]
Il Diritto degli Atleti, di svolgere in Italia dunque attività agonistica, seppur dilettantistica è compromessa proprio dal c.d. Vincolo Sportivo.
L'atleta è assoggettato ovvero vincolato per un tempo indeterminato ( con la sottoscrizione del "cartellino" ) alla Società sportiva c.d. di appartenenza.
Ed è proprio il cartellino che ne certifica la relazione.
Sicuramente è fuor di dubbio che la firma del "cartellino" rimane un atto necessario e propedeutico per poter praticare un'attività sportiva individuale o di squadra comunque organizzata dalle federazioni sportive (FIGC, FIGH, FIP... ), ma i limiti imposti ovvero che ne scaturiscono in capo all'atleta divengono molto spesso esageratamente inibitori.
Una volta istaurato il rapporto di vincolo tra Società Sportiva, regolarmente riconosciuta da una Federazione Italiana, ed atleta dilettantistico, sarà il primo l'unico soggetto in grado di porre in essere la facoltà, la volontà ovvero il diritto di scegliere o concedere lo scioglimento di tale legame ( fatto salvo il diritto dell'Atleta alla rinuncia al tesseramento).
Per effetto di detto vincolo, il trasferimento ad altra società è impossibile, limitando in questo modo la possibilità di concorrenza fra le società sportive. Le stesse norme organizzative delle federazioni hanno escluso, ed ancora oggi continuano ad escludere, un termine di scadenza del rapporto associativo, vietando semplicemente però la validità del recesso unilaterale da parte dell'atleta indipendentemente dall'approvazione della Società di appartenenza.
Tali dettami sono da ritenersi in assoluto contrasto con i più elementari principi dell'ordinamento giuridico pubblicistico in materia di libertà di associazione.
Cosa avviene infatti al momento della "Stipula del Tesseramento?
L'atleta istaura con l'Associazione Sportiva un rapporto contrattuale e contestualmente accetta i regolamenti, le clausole ed i dettami imposti della relativa Federazione.
E' fuor di dubbio dunque che quello che viene posto in essere risulti un vero e proprio contratto e quindi ricompreso dai dettami codicistici privatistici e quindi competente al giudice di merito ordinario.
Ma di contro "il rapporto istaurato tra l'atleta e l'Associazione non può ritenersi esclusivamente di natura associativa in quanto viene a presentarsi contestualmente un rapporto di Natura Atipica ( do ut des ): infatti l'Associazione utilizza l'atleta per perseguire i propri fini ed offre in contropartita al contraente la possibilità (che altrimenti non avrebbe avuto) di esercitare in forma organizzativa (perché sottoposto ai dettami delle Federazioni) l'attività ludica - sportiva".
Le problematiche dunque ad oggi ricondotte al vincolo sportivo di natura dilettantistico ancora non vengono a risolversi a favore di quest'ultimo anche se, per relationem, tutt'oggi si ritiene ovvia l'applicazione della legge legge 18 novembre 1996 n. 586 per gli atleti professionistici.
Ciò nonostante tale istituto ancora vigente si continua a tentare di far rientrare in una serie di istituti che giustifichino ancora la sua esistenza ; così si è ricondotto il vincolo sportivo nel patto di non concorrenza ovvero nel divieto di recesso unilaterale ed ancora nella forma atipica di contratto pocanzi riportato.
Violazione dei Diritti indisponibili del tesserato.
La nullità del Vincolo sportivo, per l'atleta tesserato con la Società ovvero Associazione sportiva affiliata ad una Federazione, è sancita già dall' Art. 1418 c.c. in quanto in contrasto con le norme imperative previste dall'ordinamento pubblico.
Nello specifico con:
l' Art. 1 della Legge 23 Marzo 1981 n. 91 che recita :
"l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica è libero".
L' Art. 18 della Costituzione che recita:
"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale... "
Dal Comma 2 dell' Art. 24 del Codice Civile che recita:
"L'Associato può sempre recedere dall' Associazione [ 1373 c.c. ] se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo indeterminato..."
Dall' Art. 20 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1948 che recita:
"Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione... "
[ Cassaz.Civ. , Sez. 1, 14 del 1997, n. 4244 in Mass. giur. lav. 1998,18 ]
Tratto da: http://www.dirittosport.com/pubblicazioni_diritto_e_sport/il_vincolo_sportivo.htm
Attualmente in Italia il vincolo sportivo è da ritenersi applicabile solo alla categoria degli atleti dilettantistici.
Lo vincolo sportivo, nelle società professionistiche, è stato abolito invece in quanto ritenuto ostacolo alla mobilità lavorativa, soprattutto se si pensa che, la sua efficacia, non si esauriva con lo scadere del contratto.
A tal proposito la Legge del 23 Marzo 1981 n. 91, successivamente modificata dalla legge 18 novembre 1996 n. 586 all' Art. 16 dispone espressamente l'abolizione del Vincolo Sportivo, istituto definito come "limitazione della libertà contrattuale dell'atleta professionista" L’unica limitazione, che tuttora sussiste, è nel privilegio della società di poter stipulare il primo contratto professionistico con i propri atleti del settore giovanile. [ fonte ; DirittoSportivo ]
Il Diritto degli Atleti, di svolgere in Italia dunque attività agonistica, seppur dilettantistica è compromessa proprio dal c.d. Vincolo Sportivo.
L'atleta è assoggettato ovvero vincolato per un tempo indeterminato ( con la sottoscrizione del "cartellino" ) alla Società sportiva c.d. di appartenenza.
Ed è proprio il cartellino che ne certifica la relazione.
Sicuramente è fuor di dubbio che la firma del "cartellino" rimane un atto necessario e propedeutico per poter praticare un'attività sportiva individuale o di squadra comunque organizzata dalle federazioni sportive (FIGC, FIGH, FIP... ), ma i limiti imposti ovvero che ne scaturiscono in capo all'atleta divengono molto spesso esageratamente inibitori.
Una volta istaurato il rapporto di vincolo tra Società Sportiva, regolarmente riconosciuta da una Federazione Italiana, ed atleta dilettantistico, sarà il primo l'unico soggetto in grado di porre in essere la facoltà, la volontà ovvero il diritto di scegliere o concedere lo scioglimento di tale legame ( fatto salvo il diritto dell'Atleta alla rinuncia al tesseramento).
Per effetto di detto vincolo, il trasferimento ad altra società è impossibile, limitando in questo modo la possibilità di concorrenza fra le società sportive. Le stesse norme organizzative delle federazioni hanno escluso, ed ancora oggi continuano ad escludere, un termine di scadenza del rapporto associativo, vietando semplicemente però la validità del recesso unilaterale da parte dell'atleta indipendentemente dall'approvazione della Società di appartenenza.
Tali dettami sono da ritenersi in assoluto contrasto con i più elementari principi dell'ordinamento giuridico pubblicistico in materia di libertà di associazione.
Cosa avviene infatti al momento della "Stipula del Tesseramento?
L'atleta istaura con l'Associazione Sportiva un rapporto contrattuale e contestualmente accetta i regolamenti, le clausole ed i dettami imposti della relativa Federazione.
E' fuor di dubbio dunque che quello che viene posto in essere risulti un vero e proprio contratto e quindi ricompreso dai dettami codicistici privatistici e quindi competente al giudice di merito ordinario.
Ma di contro "il rapporto istaurato tra l'atleta e l'Associazione non può ritenersi esclusivamente di natura associativa in quanto viene a presentarsi contestualmente un rapporto di Natura Atipica ( do ut des ): infatti l'Associazione utilizza l'atleta per perseguire i propri fini ed offre in contropartita al contraente la possibilità (che altrimenti non avrebbe avuto) di esercitare in forma organizzativa (perché sottoposto ai dettami delle Federazioni) l'attività ludica - sportiva".
Le problematiche dunque ad oggi ricondotte al vincolo sportivo di natura dilettantistico ancora non vengono a risolversi a favore di quest'ultimo anche se, per relationem, tutt'oggi si ritiene ovvia l'applicazione della legge legge 18 novembre 1996 n. 586 per gli atleti professionistici.
Ciò nonostante tale istituto ancora vigente si continua a tentare di far rientrare in una serie di istituti che giustifichino ancora la sua esistenza ; così si è ricondotto il vincolo sportivo nel patto di non concorrenza ovvero nel divieto di recesso unilaterale ed ancora nella forma atipica di contratto pocanzi riportato.
Violazione dei Diritti indisponibili del tesserato.
La nullità del Vincolo sportivo, per l'atleta tesserato con la Società ovvero Associazione sportiva affiliata ad una Federazione, è sancita già dall' Art. 1418 c.c. in quanto in contrasto con le norme imperative previste dall'ordinamento pubblico.
Nello specifico con:
l' Art. 1 della Legge 23 Marzo 1981 n. 91 che recita :
"l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica è libero".
L' Art. 18 della Costituzione che recita:
"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale... "
Dal Comma 2 dell' Art. 24 del Codice Civile che recita:
"L'Associato può sempre recedere dall' Associazione [ 1373 c.c. ] se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo indeterminato..."
Dall' Art. 20 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1948 che recita:
"Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione... "
[ Cassaz.Civ. , Sez. 1, 14 del 1997, n. 4244 in Mass. giur. lav. 1998,18 ]
Tratto da: http://www.dirittosport.com/pubblicazioni_diritto_e_sport/il_vincolo_sportivo.htm
Natura e limiti del vincolo sportivo
Il diritto fondamentale dell’atleta di svolgere liberamente in Italia l’attività agonistica in forma non professionistica è tuttora gravemente compromesso dal vincolo sportivo,
al quale egli si assoggetta tuttora
per un tempo indeterminato o, comunque, irragionevole con la
famigerata sottoscrizione del «cartellino» che ne certifica la relazione
con
una società. (Cf. Paolo Moro)
Il testo è di PAOLO MORO, avvocato, professore straordinario di Filosofia del diritto nella sede di Treviso della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova. È anche direttore della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone.
Avv. Paolo Moro Tomasello Da Re & Anzovino - Avvocati Associati Piazza XX Settembre, 9 - 33170 Pordenone Tel: +39 0434 520623-20625-26530-26540 - Fax: +390434208403 - Email: [email protected]
Il testo è di PAOLO MORO, avvocato, professore straordinario di Filosofia del diritto nella sede di Treviso della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova. È anche direttore della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone.
Avv. Paolo Moro Tomasello Da Re & Anzovino - Avvocati Associati Piazza XX Settembre, 9 - 33170 Pordenone Tel: +39 0434 520623-20625-26530-26540 - Fax: +390434208403 - Email: [email protected]
Natura e limiti del vincolo sportivo | |
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http://www.rdes.it/riv1_moro.pdf
Fonte editoriale: Rivista di Diritto ed Economia dello Sport diretta dall'Avv. Michele Colucci
Grazie all'Avv. MORO Paolo e all'Avv. COLUCCI Michele per aver concesso l'inserimento dell'articolo.
Fonte editoriale: Rivista di Diritto ed Economia dello Sport diretta dall'Avv. Michele Colucci
Grazie all'Avv. MORO Paolo e all'Avv. COLUCCI Michele per aver concesso l'inserimento dell'articolo.
IL "CARTELLINO"
"...è tuttavia di fondamentale importanza rappresentare il fatto che il vincolo sportivo, stipulato dagli atleti per un tempo indeterminato o comunque troppo lungo, imposto dalle norme statutarie sportive, deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c.. dato che contrasta palesemente con norme imperative e di ordine pubblico. Nello specifico, il vincolo sportivo a tempo indeterminato o irragionevole, viola, nell’ordine il diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica, diritto sancito dalla Carta Costituzionale, nonché dalla legge 91/81 che all’art. 1 afferma che l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero; la libertà di associazione, che comprende anche il diritto di dissociazione, tutelato dall’art. 18 della Costituzione; il diritto previsto dall’art. 24 del codice civile, espressione del principio democratico, di recedere dall’associazione qualora l’associato non abbia preso l’onere di farne parte per un tempo ben preciso; il diritto stabilito dall’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che assicura senza nessuna discriminazione il godimento delle libertà fondate su qualsiasi condizione personale, come deve certamente ritenersi quella dell’atleta minore e non professionista. Quanto sopra esposto, strano ma vero, è avvalorato anche dall’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che in più circostanze ha ritenuto nulle le clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso.
Una delle varie motivazioni favorevoli al vincolo sportivo troverebbe la sua ragion d’essere nell’esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale che, costituito dagli atleti tesserati, sarebbe l’unica fonte di sostegno dell’attività agonistica nelle società dilettantistiche. Il fatto che ancora sia imperante l’istituto del vincolo sportivo, ha contribuito a far sì che anche gli atleti minori d’età siano considerati “oggetto” di contrattazione e valutazione economica, circa trasferimenti, prestiti ed altri accordi vari, da parte delle società che ne detengono i cartellini. Questa “infernale” situazione la si deve alle demenziali clausole statutarie delle varie federazioni sportive, che hanno portato alla cosiddetta “patrimonializzazione dell’atleta dilettante, avvalorata in determinate circostanze dalla giurisprudenza italiana. A chiosa di quanto detto, l’odierno scrivente, rende noto che la Carta Olimpica stabilisce che la pratica dello sport è un diritto umano e che ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le sue necessità, e forse in un momento di lucidità mentale il Consiglio Nazionale del CONI nel 2004, avendo letto quanto sancito dall’ottavo principio della Carta Olimpica, ha disposto che gli statuti ed i regolamenti organici delle federazioni sportive dovessero prevedere la temporaneità, la durata del vincolo sportivo e le modalità di svincolo.
Il vincolo sportivo... ancora non difende un autentico valore sociale qual è la libertà della pratica agonistica in ambito dilettantistico e giovanile"
Tratto da: http://blog.solignani.it/2012/06/20/come-ci-si-puo-liberare-dal-vincolo-sportivo-dellatleta-dilettante-tramite-il-cosiddetto-cartellino/
Una delle varie motivazioni favorevoli al vincolo sportivo troverebbe la sua ragion d’essere nell’esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale che, costituito dagli atleti tesserati, sarebbe l’unica fonte di sostegno dell’attività agonistica nelle società dilettantistiche. Il fatto che ancora sia imperante l’istituto del vincolo sportivo, ha contribuito a far sì che anche gli atleti minori d’età siano considerati “oggetto” di contrattazione e valutazione economica, circa trasferimenti, prestiti ed altri accordi vari, da parte delle società che ne detengono i cartellini. Questa “infernale” situazione la si deve alle demenziali clausole statutarie delle varie federazioni sportive, che hanno portato alla cosiddetta “patrimonializzazione dell’atleta dilettante, avvalorata in determinate circostanze dalla giurisprudenza italiana. A chiosa di quanto detto, l’odierno scrivente, rende noto che la Carta Olimpica stabilisce che la pratica dello sport è un diritto umano e che ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le sue necessità, e forse in un momento di lucidità mentale il Consiglio Nazionale del CONI nel 2004, avendo letto quanto sancito dall’ottavo principio della Carta Olimpica, ha disposto che gli statuti ed i regolamenti organici delle federazioni sportive dovessero prevedere la temporaneità, la durata del vincolo sportivo e le modalità di svincolo.
Il vincolo sportivo... ancora non difende un autentico valore sociale qual è la libertà della pratica agonistica in ambito dilettantistico e giovanile"
Tratto da: http://blog.solignani.it/2012/06/20/come-ci-si-puo-liberare-dal-vincolo-sportivo-dellatleta-dilettante-tramite-il-cosiddetto-cartellino/
TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUGLI SVINCOLI
Sembra
paradossale parlare di svincoli o modalità di svincolarsi dopo l’entrata in
vigore della nuova normativa europea sul vincolo dei calciatori.
Poiché tale normativa, che è stata “limata” dalla FIGC con il progressivo avvicinarsi dell’età minima che i calciatori devono avere per svincolarsi, vogliamo comunque vedere qui, in sintesi, come un calciatore potrebbe svincolarsi a fine stagione e come possono le società trattenere il proprio tesserato, il tutto dettato dai regolamenti interni della FIGC.
Innanzitutto va premesso quali siano i tipi di svincolo ammessi dalla FIGC:
· rinuncia da parte della società (art. 107 NOIF);
· inattività del calciatore (art. 109 NOIF);
· inattività per rinuncia od esclusione dal campionato di una società (art. 110 NOIF);
· per accordo tra società e calciatore (art. 108 NOIF);
· svincolo per decadenza dei termini (art. 32bis NOIF);
· cambiamento di residenza del calciatore (art. 111 NOIF);
· per stipula di contratto da professionista (art. 113 NOIF);
· risoluzione rapporto contrattuale per professionisti (art. 117 NOIF);
Esaminiamo ora con maggior dettaglio questi casi.
Uno dei più chiacchierati ma spesso non applicato correttamente è quello dello
Svincolo per inattività del calciatore (Art. 109 NOIF)
Se un calciatore vuole essere svincolato al termine della stagione in corso, deve inviare domanda scritta con raccomandata AR alla società di appartenenza, inviando copia sempre con raccomandata AR, al Comitato Regionale competente ed allegando la ricevuta postale alla domanda inviata alla società. Il tutto deve pervenire entro il 15 giugno dell’anno in corso. Ma per poter essere svincolato il calciatore deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre e non deve aver preso parte, per motivi ad esso non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione in corso, a meno che l’impedimento non sia stato dovuto dal servizio militare o servizio obbligatorio equiparato (ad es. obiettori, ecc. ) oppure che il calciatore non abbia presentato il certificato obbligatorio di visita medica e sia stato invitato dalla società a presentarlo per almeno due volte.
Ma la società per evitare lo svincolo ha le sue possibilità. Innanzitutto deve essere in possesso della prescritta visita medica di idoneità del calciatore e per ottenerla deve richiedergliela per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso. Nel caso il calciatore non la presentasse, la società deve contestare l’inadempienza mediante raccomandata da spedire entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione del certificato. Il calciatore le potrà respingere motivandole, con raccomandata entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni. La mancata opposizione del calciatore preclude la possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione.
Inoltre la società, sempre per mantenere vincolato il calciatore, e sempre nel termine della stagione in corso, deve inviare al domicilio del proprio calciatore almeno quattro lettere raccomandate di convocazione alle gare. Se il calciatore non si presentasse alle convocazioni, la società deve inviare contestazione, con raccomandata spedita entro otto giorni dalla data della convocazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore non le abbia motivatamente respinte, sempre con raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione.
Nel caso in cui la società presenti opposizione alla richiesta di svincolo del calciatore nei modi sopra descritti, deve farlo inviandola con raccomandata AR, preannunciata da telegramma al Comitato regionale della FIGC competente, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, nonché inviare copia al calciatore.
Se invece la società non presentasse opposizione, il Comitato regionale provvederà allo svincolo d’autorità all’apertura delle liste di svincolo (normalmente 1-15 luglio).
Si precisa che le comunicazioni scritte fra gli interessati e FIGC possono essere inoltrate anche tramite fax, posta elettronica purché sia certo e provata la ricezione completa alla controparte (Art. 34, comma 7, CGS).
Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere l'annullamento del tesseramento. Per far ciò il calciatore deve inviare lettera raccomandata firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al Comitato regionale del Settore Giovanile e Scolastico e/o al Comitato Provinciale (inviando copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza).
La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al Comitato. La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.
Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata al Comitato Provinciale competente, corredata dall'assenso della Società di appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.
Svincolo per rinuncia da parte della società (art. 107 NOIF)
La società che intende svincolare un proprio tesserato può farlo nei periodi fissati dalle Leghe, normalmente in luglio e dicembre, compilando l’apposito modulo inviato dai Comitati regionali competenti denominato “lista di svincolo”. L’inclusione in detta lista di svincolo è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti. E’ possibile quindi che un calciatore venga tesserato entro il 30 novembre e successivamente svincolato in dicembre. Dopo la chiusura di questa lista di svincolo, denominata “suppletiva”, il calciatore può nuovamente tesserarsi con un’altra società e in luglio essere nuovamente svincolato da questa.
Ovviamente un calciatore tesserato a titolo temporaneo con una società non può essere svincolato da questa. C’è però la possibilità che un calciatore tesserato temporaneamente rientri alla propria società di appartenenza, mediante rinuncia al vincolo temporaneo da inviare, firmata dalle tre componenti (società cedente, cessionaria e dal calciatore interessato), al Comitato regionale competente entro l’inizio del secondo periodo dei trasferimenti. Ripristinato così il vincolo precedente, la società può inserirlo nella successiva lista di svincolo.
Le società hanno inoltre l’obbligo di comunicare la rinuncia la vincolo ai propri calciatori, con raccomandata AR, da inviare entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine dell’invio delle liste di svincolo alla FIGC.
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della Società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive che è normalmente lo stesso per i tesserati non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie.
Svincolo per decadenza dei termini e durata del vincolo di tesseramento (Art. 32 bis)
I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento.
Le istanze, da far pervenire, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.
Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.
Nel recente passato numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all’attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale.
Inattività per rinuncia od esclusione dal campionato di una società (art. 110 NOIF)
Se una società non prende parte al campionato o ne venga esclusa o si ritiri, tutti i calciatori sono svincolati d’autorità dalla data di comunicazione della FIGC.
Se quanto sopra avviene a campionato iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altra società dopo la pubblicazione dei provvedimenti da parte della FIGC. Non è possibile però tesserarsi per altra società per i calciatori che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del campionato in cui partecipa la società ritirata od esclusa.
Se una società della LND non svolge attività giovanili ufficiali nell’annata sportiva in corso, i calciatori con essa tesserati che al 31 dicembre non hanno compiuto i 15 anni sono svincolati d’autorità ma devono richiedere lo svincolo entro il 31 dicembre con raccomandata alla società e copia al Comitato competente, includendo in quest’ultima la ricevuta della raccomandata spedita alla società, chiedendo di essere inclusi nella lista di svincolo. Il Comitato provvederà allo svincolo entro 15 giorni dalla data della raccomandata.
I calciatori di società che partecipano esclusivamente alle attività minori (art. 58 NOIF), ad esempio campionato Juniores, al superamento dei limiti d’età possono richiedere lo svincolo con i termini di cui sopra. E’ ovvio che se la società partecipa anche al campionato con la 1ª squadra, questo diritto allo svincolo non esiste.
I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati.
I calciatori delle categorie "pulcini" ed "esordienti"hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico a cura dei Comitati per il Settore Giovanile e Scolastico con pubblicazione sui propri Comunicati Ufficiali.
I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "pulcini" ed "esordienti" quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari che non consenta lo svolgimento dell'attività presso la Società titolare del tesseramento
Svincolo per accordo tra società e calciatore (art. 108 NOIF)
La norma è stata reintrodotta dopo un periodo di accantonamento.
In sostanza alla firma della lista di trasferimento, o anche successivamente, il calciatore può chiedere alla società che a fine stagione venga inserito in liste di svincolo. Per fare ciò deve sottoscrivere una richiesta, controfirmata dalla società, la quale deve venir depositata presso il Comitato competente, a cura della società, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, pena la nullità dell’atto. In questo caso il calciatore verrà messo in lista di svincolo d’autorità da parte della FIGC nel periodo previsto (luglio).
Questo è un accorgimento valido per i calciatori che dispongono del cosiddetto “cartellino proprio” per tutelare il proprio diritto di tesserarsi con qualsiasi società ad ogni anno, senza dipendere direttamente dalla società che intrattiene il vincolo per la stagione in corso.
Svincolo per cambiamento di residenza del calciatore (art. 111 NOIF)
Se un calciatore trasferisce la propria residenza in comune di altra regione o provincia non limitrofa a quella della precedente dichiarata all’atto dell’ultimo tesseramento, ha la possibilità di chiedere lo svincolo solo dopo un anno dall’effettivo cambio di residenza oppure dopo 90 giorni se si tratta di calciatore minorenne ed il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.
Il calciatore può richiedere lo svincolo alla Commissione Tesseramenti in qualsiasi periodo dell’anno allegando la documentazione comprovante il cambiamento di residenza e la ricevuta della raccomandata inviata anche alla società di appartenenza quale copia della domanda.
Svincolo per tesseramento quale tecnico (art. 112 NOIF)
ABROGATO
Svincolo per tesseramento quale dirigente di società (art. 112 bis NOIF)
ABROGATO
Svincolo per stipula di contratto da professionista Art. 113 NOIF)
Quando un calciatore non professionista, al compimento del 19° anno di età, stipula un contratto da professionista ottiene automaticamente la qualifica di “professionista” e lo svincolo dalla società dilettantistica se il contratto è stipulato e depositato in Lega entro il 31 luglio oppure dopo il secondo periodo dei trasferimenti (trasferimenti suppletivi con periodi fissati annualmente). In quest’ultimo caso ci deve essere il consenso scritto della società titolare del tesseramento.
Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, il nuovo tesseramento e il cambiamento della qualifica decorrono dal 1° luglio successivo.
Risoluzione rapporto contrattuale per professionisti (Art. 117 NOIF)
Quando tra un calciatore e una società avviene la risoluzione del contratto, decade il tesseramento del calciatore interessato a favore di quella società. In una stessa stagione sportiva è ammesso risolvere il contratto consensualmente solo una volta purché sia stato sottoscritto un accordo e depositato in Lega entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto assieme alla liberatoria delle parti. Ma alla condizione che il calciatore non abbia disputato nella stagione gare di campionato con la prima squadra.
Dopo la risoluzione del contratto il calciatore può tesserarsi nuovamente nella stessa stagione sportiva rispettando i termini previsti annualmente.
Il calciatore non professionista che stipula un contratto da professionista nella stessa stagione e poi risolva consensualmente il contratto, può richiedere un nuovo tesseramento da non professionista solo nella successiva stagione sportiva
Nel caso di risoluzione del contratto per morosità o inadempienza della società, il calciatore può tesserarsi nella stessa stagione sportiva con altra società a condizione che si tratti di società di campionato o girone diverso, anche se ha già preso parte a gare di campionato della prima squadra.
Il calciatore non professionista che stipula un contratto da professionista nella stessa stagione e che poi ottenga la risoluzione per morosità o inadempienza, non può tesserarsi per società dilettantistiche nella stessa stagione sportiva, potrà farlo solo con la nuova stagione.
Se la risoluzione è dovuta a malattia od infortunio occorre ottenere l’autorizzazione del Presidente Federale.
Se un calciatore professionista retrocede con la propria squadra dal campionato di serie C2 a quello di serie D il suo contratto viene risolto ma il tesseramento rimane con quella società. Assumerà lo status di non professionista.
In tale ipotesi il calciatore può tesserarsi per altra società professionista nella stagione successiva a quella in cui si è verificata la retrocessione rimanendo così inalterata la qualifica di professionista.
Tratto da: http://www.calciofvg.it/mariani/servizi/svincoli.htm
N.B. il contenuto di cui sopra ha scopo meramente illustrativo, non se ne garantisce nè l'accuratezza nè l'aggiornamento, anzi il lettore è espressamente invitato a controllare ogni informazione ed è avvertito che ogni eventuale utilizzo di quanto segue è a suo esclusivo rischio e pericolo e che le informazioni qui contenute non possono, in nessun caso, sostituire un consulente legale o di un professionisti del settore.
Poiché tale normativa, che è stata “limata” dalla FIGC con il progressivo avvicinarsi dell’età minima che i calciatori devono avere per svincolarsi, vogliamo comunque vedere qui, in sintesi, come un calciatore potrebbe svincolarsi a fine stagione e come possono le società trattenere il proprio tesserato, il tutto dettato dai regolamenti interni della FIGC.
Innanzitutto va premesso quali siano i tipi di svincolo ammessi dalla FIGC:
· rinuncia da parte della società (art. 107 NOIF);
· inattività del calciatore (art. 109 NOIF);
· inattività per rinuncia od esclusione dal campionato di una società (art. 110 NOIF);
· per accordo tra società e calciatore (art. 108 NOIF);
· svincolo per decadenza dei termini (art. 32bis NOIF);
· cambiamento di residenza del calciatore (art. 111 NOIF);
· per stipula di contratto da professionista (art. 113 NOIF);
· risoluzione rapporto contrattuale per professionisti (art. 117 NOIF);
Esaminiamo ora con maggior dettaglio questi casi.
Uno dei più chiacchierati ma spesso non applicato correttamente è quello dello
Svincolo per inattività del calciatore (Art. 109 NOIF)
Se un calciatore vuole essere svincolato al termine della stagione in corso, deve inviare domanda scritta con raccomandata AR alla società di appartenenza, inviando copia sempre con raccomandata AR, al Comitato Regionale competente ed allegando la ricevuta postale alla domanda inviata alla società. Il tutto deve pervenire entro il 15 giugno dell’anno in corso. Ma per poter essere svincolato il calciatore deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre e non deve aver preso parte, per motivi ad esso non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione in corso, a meno che l’impedimento non sia stato dovuto dal servizio militare o servizio obbligatorio equiparato (ad es. obiettori, ecc. ) oppure che il calciatore non abbia presentato il certificato obbligatorio di visita medica e sia stato invitato dalla società a presentarlo per almeno due volte.
Ma la società per evitare lo svincolo ha le sue possibilità. Innanzitutto deve essere in possesso della prescritta visita medica di idoneità del calciatore e per ottenerla deve richiedergliela per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso. Nel caso il calciatore non la presentasse, la società deve contestare l’inadempienza mediante raccomandata da spedire entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione del certificato. Il calciatore le potrà respingere motivandole, con raccomandata entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni. La mancata opposizione del calciatore preclude la possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione.
Inoltre la società, sempre per mantenere vincolato il calciatore, e sempre nel termine della stagione in corso, deve inviare al domicilio del proprio calciatore almeno quattro lettere raccomandate di convocazione alle gare. Se il calciatore non si presentasse alle convocazioni, la società deve inviare contestazione, con raccomandata spedita entro otto giorni dalla data della convocazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore non le abbia motivatamente respinte, sempre con raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione.
Nel caso in cui la società presenti opposizione alla richiesta di svincolo del calciatore nei modi sopra descritti, deve farlo inviandola con raccomandata AR, preannunciata da telegramma al Comitato regionale della FIGC competente, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, nonché inviare copia al calciatore.
Se invece la società non presentasse opposizione, il Comitato regionale provvederà allo svincolo d’autorità all’apertura delle liste di svincolo (normalmente 1-15 luglio).
Si precisa che le comunicazioni scritte fra gli interessati e FIGC possono essere inoltrate anche tramite fax, posta elettronica purché sia certo e provata la ricezione completa alla controparte (Art. 34, comma 7, CGS).
Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere l'annullamento del tesseramento. Per far ciò il calciatore deve inviare lettera raccomandata firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al Comitato regionale del Settore Giovanile e Scolastico e/o al Comitato Provinciale (inviando copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza).
La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al Comitato. La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.
Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata al Comitato Provinciale competente, corredata dall'assenso della Società di appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.
Svincolo per rinuncia da parte della società (art. 107 NOIF)
La società che intende svincolare un proprio tesserato può farlo nei periodi fissati dalle Leghe, normalmente in luglio e dicembre, compilando l’apposito modulo inviato dai Comitati regionali competenti denominato “lista di svincolo”. L’inclusione in detta lista di svincolo è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti. E’ possibile quindi che un calciatore venga tesserato entro il 30 novembre e successivamente svincolato in dicembre. Dopo la chiusura di questa lista di svincolo, denominata “suppletiva”, il calciatore può nuovamente tesserarsi con un’altra società e in luglio essere nuovamente svincolato da questa.
Ovviamente un calciatore tesserato a titolo temporaneo con una società non può essere svincolato da questa. C’è però la possibilità che un calciatore tesserato temporaneamente rientri alla propria società di appartenenza, mediante rinuncia al vincolo temporaneo da inviare, firmata dalle tre componenti (società cedente, cessionaria e dal calciatore interessato), al Comitato regionale competente entro l’inizio del secondo periodo dei trasferimenti. Ripristinato così il vincolo precedente, la società può inserirlo nella successiva lista di svincolo.
Le società hanno inoltre l’obbligo di comunicare la rinuncia la vincolo ai propri calciatori, con raccomandata AR, da inviare entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine dell’invio delle liste di svincolo alla FIGC.
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della Società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive che è normalmente lo stesso per i tesserati non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie.
Svincolo per decadenza dei termini e durata del vincolo di tesseramento (Art. 32 bis)
I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento.
Le istanze, da far pervenire, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.
Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.
Nel recente passato numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all’attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale.
Inattività per rinuncia od esclusione dal campionato di una società (art. 110 NOIF)
Se una società non prende parte al campionato o ne venga esclusa o si ritiri, tutti i calciatori sono svincolati d’autorità dalla data di comunicazione della FIGC.
Se quanto sopra avviene a campionato iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altra società dopo la pubblicazione dei provvedimenti da parte della FIGC. Non è possibile però tesserarsi per altra società per i calciatori che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del campionato in cui partecipa la società ritirata od esclusa.
Se una società della LND non svolge attività giovanili ufficiali nell’annata sportiva in corso, i calciatori con essa tesserati che al 31 dicembre non hanno compiuto i 15 anni sono svincolati d’autorità ma devono richiedere lo svincolo entro il 31 dicembre con raccomandata alla società e copia al Comitato competente, includendo in quest’ultima la ricevuta della raccomandata spedita alla società, chiedendo di essere inclusi nella lista di svincolo. Il Comitato provvederà allo svincolo entro 15 giorni dalla data della raccomandata.
I calciatori di società che partecipano esclusivamente alle attività minori (art. 58 NOIF), ad esempio campionato Juniores, al superamento dei limiti d’età possono richiedere lo svincolo con i termini di cui sopra. E’ ovvio che se la società partecipa anche al campionato con la 1ª squadra, questo diritto allo svincolo non esiste.
I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati.
I calciatori delle categorie "pulcini" ed "esordienti"hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico a cura dei Comitati per il Settore Giovanile e Scolastico con pubblicazione sui propri Comunicati Ufficiali.
I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "pulcini" ed "esordienti" quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari che non consenta lo svolgimento dell'attività presso la Società titolare del tesseramento
Svincolo per accordo tra società e calciatore (art. 108 NOIF)
La norma è stata reintrodotta dopo un periodo di accantonamento.
In sostanza alla firma della lista di trasferimento, o anche successivamente, il calciatore può chiedere alla società che a fine stagione venga inserito in liste di svincolo. Per fare ciò deve sottoscrivere una richiesta, controfirmata dalla società, la quale deve venir depositata presso il Comitato competente, a cura della società, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, pena la nullità dell’atto. In questo caso il calciatore verrà messo in lista di svincolo d’autorità da parte della FIGC nel periodo previsto (luglio).
Questo è un accorgimento valido per i calciatori che dispongono del cosiddetto “cartellino proprio” per tutelare il proprio diritto di tesserarsi con qualsiasi società ad ogni anno, senza dipendere direttamente dalla società che intrattiene il vincolo per la stagione in corso.
Svincolo per cambiamento di residenza del calciatore (art. 111 NOIF)
Se un calciatore trasferisce la propria residenza in comune di altra regione o provincia non limitrofa a quella della precedente dichiarata all’atto dell’ultimo tesseramento, ha la possibilità di chiedere lo svincolo solo dopo un anno dall’effettivo cambio di residenza oppure dopo 90 giorni se si tratta di calciatore minorenne ed il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.
Il calciatore può richiedere lo svincolo alla Commissione Tesseramenti in qualsiasi periodo dell’anno allegando la documentazione comprovante il cambiamento di residenza e la ricevuta della raccomandata inviata anche alla società di appartenenza quale copia della domanda.
Svincolo per tesseramento quale tecnico (art. 112 NOIF)
ABROGATO
Svincolo per tesseramento quale dirigente di società (art. 112 bis NOIF)
ABROGATO
Svincolo per stipula di contratto da professionista Art. 113 NOIF)
Quando un calciatore non professionista, al compimento del 19° anno di età, stipula un contratto da professionista ottiene automaticamente la qualifica di “professionista” e lo svincolo dalla società dilettantistica se il contratto è stipulato e depositato in Lega entro il 31 luglio oppure dopo il secondo periodo dei trasferimenti (trasferimenti suppletivi con periodi fissati annualmente). In quest’ultimo caso ci deve essere il consenso scritto della società titolare del tesseramento.
Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, il nuovo tesseramento e il cambiamento della qualifica decorrono dal 1° luglio successivo.
Risoluzione rapporto contrattuale per professionisti (Art. 117 NOIF)
Quando tra un calciatore e una società avviene la risoluzione del contratto, decade il tesseramento del calciatore interessato a favore di quella società. In una stessa stagione sportiva è ammesso risolvere il contratto consensualmente solo una volta purché sia stato sottoscritto un accordo e depositato in Lega entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto assieme alla liberatoria delle parti. Ma alla condizione che il calciatore non abbia disputato nella stagione gare di campionato con la prima squadra.
Dopo la risoluzione del contratto il calciatore può tesserarsi nuovamente nella stessa stagione sportiva rispettando i termini previsti annualmente.
Il calciatore non professionista che stipula un contratto da professionista nella stessa stagione e poi risolva consensualmente il contratto, può richiedere un nuovo tesseramento da non professionista solo nella successiva stagione sportiva
Nel caso di risoluzione del contratto per morosità o inadempienza della società, il calciatore può tesserarsi nella stessa stagione sportiva con altra società a condizione che si tratti di società di campionato o girone diverso, anche se ha già preso parte a gare di campionato della prima squadra.
Il calciatore non professionista che stipula un contratto da professionista nella stessa stagione e che poi ottenga la risoluzione per morosità o inadempienza, non può tesserarsi per società dilettantistiche nella stessa stagione sportiva, potrà farlo solo con la nuova stagione.
Se la risoluzione è dovuta a malattia od infortunio occorre ottenere l’autorizzazione del Presidente Federale.
Se un calciatore professionista retrocede con la propria squadra dal campionato di serie C2 a quello di serie D il suo contratto viene risolto ma il tesseramento rimane con quella società. Assumerà lo status di non professionista.
In tale ipotesi il calciatore può tesserarsi per altra società professionista nella stagione successiva a quella in cui si è verificata la retrocessione rimanendo così inalterata la qualifica di professionista.
Tratto da: http://www.calciofvg.it/mariani/servizi/svincoli.htm
N.B. il contenuto di cui sopra ha scopo meramente illustrativo, non se ne garantisce nè l'accuratezza nè l'aggiornamento, anzi il lettore è espressamente invitato a controllare ogni informazione ed è avvertito che ogni eventuale utilizzo di quanto segue è a suo esclusivo rischio e pericolo e che le informazioni qui contenute non possono, in nessun caso, sostituire un consulente legale o di un professionisti del settore.
Trasferimenti e svincoli
Come ogni anno si riaprono le finestre per lo svincolo, il trasferimento e il tesseramento dei giocatori sia da campionati professionistici che all'interno della Lnd
Siamo oramai prossimi ad alcune scadenze relative ai termini di tesseramento e/o di svincolo dei calciatori, rese note dalla Lega Nazionale Dilettanti con il proprio comunicato ufficiale n. 185 del 9 maggio 2012, il quale ha recepito quello pubblicato dalla F.I.G.C. il 7 maggio 2012 recante numero 151/A. Appare, quindi, opportuno ricordare date e periodi a tutti coloro che operano nell'ambito delle società dilettantistiche di calcio. Da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19), sarà nuovamente possibile, per i calciatori "non professionisti", stipulare un rapporto contrattuale con società professionistiche, previo il consenso della società della L.N.D..
Tesseramento
Nell'ambito dello stesso periodo sarà, inoltre, consentito il trasferimento di calciatori "Giovani Dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Prima e Seconda Divisione, con le modalità previste per i trasferimenti suppletivi ex art. 104, delle N.O.I.F., nonché il trasferimento dei calciatori "Giovani di Serie" dalle società professionistiche a quelle della L.N.D.. Da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19), si riapriranno le liste di trasferimento dei calciatori "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" tra società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche in questo caso secondo le modalità previste dall'art. 104, delle N.O.I.F..
Entro le ore 12 del 31 dicembre 2012, invece, potranno essere depositate presso le Divisioni, il Dipartimento Interregionale o i Comitati Regionali di competenza, le richieste di tesseramento con società dilettantistiche da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi motivo il proprio rapporto contrattuale. La richiesta di tesseramento può anche essere inviata a mezzo posta, e in questo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale sempre che lo stesso giunga a destinazione entro il 10 gennaio 2013.
Si deve ricordare, in ogni caso, che un calciatore tesserato come professionista non può tesserarsi come dilettante prima che siano trascorsi 30 giorni da quando lo stesso ha disputato la sua ultima gara come professionista. Il termine ultimo del 31 dicembre 2012 è anche previsto per il tesseramento, in ambito dilettantistico, di calciatori stranieri provenienti, o provenuti, da Federazione estera.
Svincolo suppletivo
Detto dei termini per il tesseramento dei calciatori, è necessario ricordare anche l'imminente periodo durante il quale si potrà addivenire alle procedure di svincolo suppletivo degli atleti, individuato da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19). In proposito, ferme restando le modalità "on-line", vale la data di deposito della lista o del timbro postale di spedizione della stessa, a condizione che giunga all'ente competente entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura del periodo anzidetto.
Il tesseramento dei calciatori svincolati potrà avvenire a far data dal 18 dicembre 2012. Analogo periodo è stabilito per l'inclusione nelle liste di svincolo dei calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 107, delle N.O.I.F.
Dentro le regole: le variazioni di attività
Le prossime riaperture dei termini di trasferimento e/o di svincolo dei calciatori dilettanti non potranno essere utilizzate per le variazioni di attività di cui all’art. 118, delle N.O.I.F.. In questo caso, infatti, il termine ultimo è già scaduto il 1° ottobre 2012, e la variazione di attività, come noto, è consentita soltanto una volta per stagione sportiva. Pertanto, i calciatori che hanno già effettuato la variazione di attività nella stagione in corso 2012/2013, e intendono variare la stessa ripristinando l’originario rapporto di tesseramento con la società cosiddetta “quiescente”, dovranno attendere la riapertura dei termini che il Consiglio Federale stabilirà per la stagione sportiva 2013/2014. I calciatori che hanno variato l’attività potranno compiere le operazioni di trasferimento e di svincolo relative ai prossimi periodi, alle condizioni rese note dalla L.N.D. con la Circolare n. 49, pubblicata il 15 giugno 2012.
Tratto da: http://www.ilcalcioillustrato.it/trasferimenti-e-svincoli-termini-e-scadenze
Siamo oramai prossimi ad alcune scadenze relative ai termini di tesseramento e/o di svincolo dei calciatori, rese note dalla Lega Nazionale Dilettanti con il proprio comunicato ufficiale n. 185 del 9 maggio 2012, il quale ha recepito quello pubblicato dalla F.I.G.C. il 7 maggio 2012 recante numero 151/A. Appare, quindi, opportuno ricordare date e periodi a tutti coloro che operano nell'ambito delle società dilettantistiche di calcio. Da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19), sarà nuovamente possibile, per i calciatori "non professionisti", stipulare un rapporto contrattuale con società professionistiche, previo il consenso della società della L.N.D..
Tesseramento
Nell'ambito dello stesso periodo sarà, inoltre, consentito il trasferimento di calciatori "Giovani Dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Prima e Seconda Divisione, con le modalità previste per i trasferimenti suppletivi ex art. 104, delle N.O.I.F., nonché il trasferimento dei calciatori "Giovani di Serie" dalle società professionistiche a quelle della L.N.D.. Da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19), si riapriranno le liste di trasferimento dei calciatori "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" tra società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche in questo caso secondo le modalità previste dall'art. 104, delle N.O.I.F..
Entro le ore 12 del 31 dicembre 2012, invece, potranno essere depositate presso le Divisioni, il Dipartimento Interregionale o i Comitati Regionali di competenza, le richieste di tesseramento con società dilettantistiche da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi motivo il proprio rapporto contrattuale. La richiesta di tesseramento può anche essere inviata a mezzo posta, e in questo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale sempre che lo stesso giunga a destinazione entro il 10 gennaio 2013.
Si deve ricordare, in ogni caso, che un calciatore tesserato come professionista non può tesserarsi come dilettante prima che siano trascorsi 30 giorni da quando lo stesso ha disputato la sua ultima gara come professionista. Il termine ultimo del 31 dicembre 2012 è anche previsto per il tesseramento, in ambito dilettantistico, di calciatori stranieri provenienti, o provenuti, da Federazione estera.
Svincolo suppletivo
Detto dei termini per il tesseramento dei calciatori, è necessario ricordare anche l'imminente periodo durante il quale si potrà addivenire alle procedure di svincolo suppletivo degli atleti, individuato da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19). In proposito, ferme restando le modalità "on-line", vale la data di deposito della lista o del timbro postale di spedizione della stessa, a condizione che giunga all'ente competente entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura del periodo anzidetto.
Il tesseramento dei calciatori svincolati potrà avvenire a far data dal 18 dicembre 2012. Analogo periodo è stabilito per l'inclusione nelle liste di svincolo dei calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre 2012, ai sensi dell'art. 107, delle N.O.I.F.
Dentro le regole: le variazioni di attività
Le prossime riaperture dei termini di trasferimento e/o di svincolo dei calciatori dilettanti non potranno essere utilizzate per le variazioni di attività di cui all’art. 118, delle N.O.I.F.. In questo caso, infatti, il termine ultimo è già scaduto il 1° ottobre 2012, e la variazione di attività, come noto, è consentita soltanto una volta per stagione sportiva. Pertanto, i calciatori che hanno già effettuato la variazione di attività nella stagione in corso 2012/2013, e intendono variare la stessa ripristinando l’originario rapporto di tesseramento con la società cosiddetta “quiescente”, dovranno attendere la riapertura dei termini che il Consiglio Federale stabilirà per la stagione sportiva 2013/2014. I calciatori che hanno variato l’attività potranno compiere le operazioni di trasferimento e di svincolo relative ai prossimi periodi, alle condizioni rese note dalla L.N.D. con la Circolare n. 49, pubblicata il 15 giugno 2012.
Tratto da: http://www.ilcalcioillustrato.it/trasferimenti-e-svincoli-termini-e-scadenze