Definizione di attività sportiva non agonistica e agonistica
NON AGONISTICA
Per Attività Sportiva Non Agonistica (ASNA) intendiamo un’attività fisica strutturata secondo regole affini a quelle di un qualsiasi sport, sia pure adattate all’età ed alla tipologia dei soggetti, caratterizzata o meno da aspetti di competitività e praticata in ambiti di popolazione ed istituzionali diversi da quelli dello sport agonistico (scuola, centri ricreativi, associazioni culturali o di promozione dello sport, ecc. - fatta eccezione per le situazioni ricondotte dalla normativa all’ambito agonistico).
La definizione non riguarda pertanto il livello di intensità o di competitività della pratica sportiva, che può andare dal semplice gioco-sport alla vera e propria gara.
I compiti del Medico di Medicina Generale (MMG) e del Pediatra di Libera Scelta (PLS), relativamente all’accertamento dell’idoneità alla pratica di Attività Sportiva Non Agonistica (ASNA) sono riportati nel D.M. 28/02/1983, e l’art.3 dispone che la certificazione di stato di buona salute venga rilasciata ai propri assistiti dagli stessi medici.
AGONISTICA
DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA SANITA’ SULL’ATTUAZIONE DEL D.M. 18/02/1982 - Circolare n.7 del 31/01/1983
Sono pervenuti al Ministero numerosi quesiti circa l'interpretazione e l'applicazione del Decreto ministeriale in oggetto. A tale proposito si prende atto anzitutto dell'urgente necessità, sollecitata dalle Regioni, della emanazione del Decreto Ministeriale concernente la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica, quale necessario completamento del Decreto Ministeriale di cui sopra (rif. D.P.R. 13 agosto 1981 - art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 Dicembre 1978 n. 833).
Al riguardo si assicura che è preciso impegno di questo Ministero, sentite le Regioni, provvedere alla sua emanazione al più presto possibile.
Come è noto la tutela sanitaria delle attività sportive e la medicina dello sport rientrano tra le competenze delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 833/78.
Il D.M. in oggetto, nell'ambito dell'obiettivo indicato dall'art. 2 della stessa legge di riforma e ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge 33/80, ha stabilito i criteri tecnici generali volti a tutelare la persona che svolge attività sportiva agonistica, mentre le modalità operative vengono fissate dalle Regioni di intesa con il CONI.
La maggior parte delle difficoltà interpretative pervenute, hanno avuto per oggetto soprattutto l’identificazione dei limiti e delle caratteristiche dell'attività sportiva agonistica.
Al riguardo si fa presente che tale attività non è stata definita con il D.M. in oggetto, poiché la Commissione Tecnica consultiva ha ritenuto che essa non potesse essere definita in termini tecnico-giuridici appropriati e univoci per tutti gli sport ed ha optato per l'opportunità di attribuire alle Federazion Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI il compito di identificare i confini entro i quali l'attività sportiva assume la configurazione di agonistica.
Nello stabilire i criteri tecnici generali di cui al D.M. in oggetto, si è fatto tuttavia riferimento ad una precisa interpretazione di quella che è la componente agonistica nell'ambito delle singole attività sportive.
Essa deve intendersi come quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda I Giochi della Gioventù a livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello.
L'attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione.
L'aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica una attività sportiva.
In merito alla qualificazione agonistica dei propri atleti la F.I.G.C. ha determinato quanto segue:
F.I.G.C. - Federazione Italiana Gioco Calcio
La qualificazione agonistica deve darsi all'attività di quei calciatori che, superato il 12° (***) anno di età, prendono parte ai campionati o tornei organizzati dalle Leghe di competenza o dal Settore Giovanile con esclusione delle manifestazioni indette nell’ambito dei Giochi della Gioventù
Non deve intendersi attività agonistica l'attività svolta dagli arbitri di qualsiasi categoria. Per gli altri tesserati che nell'ambito della Federazione svolgono attività non qualificata agonistica, resta l'obbligo di accertamento di idoneità generica.
(***) Questo limite è stato poi corretto a 12 anni (da Esordienti in poi)
Per Attività Sportiva Non Agonistica (ASNA) intendiamo un’attività fisica strutturata secondo regole affini a quelle di un qualsiasi sport, sia pure adattate all’età ed alla tipologia dei soggetti, caratterizzata o meno da aspetti di competitività e praticata in ambiti di popolazione ed istituzionali diversi da quelli dello sport agonistico (scuola, centri ricreativi, associazioni culturali o di promozione dello sport, ecc. - fatta eccezione per le situazioni ricondotte dalla normativa all’ambito agonistico).
La definizione non riguarda pertanto il livello di intensità o di competitività della pratica sportiva, che può andare dal semplice gioco-sport alla vera e propria gara.
I compiti del Medico di Medicina Generale (MMG) e del Pediatra di Libera Scelta (PLS), relativamente all’accertamento dell’idoneità alla pratica di Attività Sportiva Non Agonistica (ASNA) sono riportati nel D.M. 28/02/1983, e l’art.3 dispone che la certificazione di stato di buona salute venga rilasciata ai propri assistiti dagli stessi medici.
AGONISTICA
DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA SANITA’ SULL’ATTUAZIONE DEL D.M. 18/02/1982 - Circolare n.7 del 31/01/1983
Sono pervenuti al Ministero numerosi quesiti circa l'interpretazione e l'applicazione del Decreto ministeriale in oggetto. A tale proposito si prende atto anzitutto dell'urgente necessità, sollecitata dalle Regioni, della emanazione del Decreto Ministeriale concernente la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica, quale necessario completamento del Decreto Ministeriale di cui sopra (rif. D.P.R. 13 agosto 1981 - art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 Dicembre 1978 n. 833).
Al riguardo si assicura che è preciso impegno di questo Ministero, sentite le Regioni, provvedere alla sua emanazione al più presto possibile.
Come è noto la tutela sanitaria delle attività sportive e la medicina dello sport rientrano tra le competenze delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 833/78.
Il D.M. in oggetto, nell'ambito dell'obiettivo indicato dall'art. 2 della stessa legge di riforma e ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge 33/80, ha stabilito i criteri tecnici generali volti a tutelare la persona che svolge attività sportiva agonistica, mentre le modalità operative vengono fissate dalle Regioni di intesa con il CONI.
La maggior parte delle difficoltà interpretative pervenute, hanno avuto per oggetto soprattutto l’identificazione dei limiti e delle caratteristiche dell'attività sportiva agonistica.
Al riguardo si fa presente che tale attività non è stata definita con il D.M. in oggetto, poiché la Commissione Tecnica consultiva ha ritenuto che essa non potesse essere definita in termini tecnico-giuridici appropriati e univoci per tutti gli sport ed ha optato per l'opportunità di attribuire alle Federazion Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI il compito di identificare i confini entro i quali l'attività sportiva assume la configurazione di agonistica.
Nello stabilire i criteri tecnici generali di cui al D.M. in oggetto, si è fatto tuttavia riferimento ad una precisa interpretazione di quella che è la componente agonistica nell'ambito delle singole attività sportive.
Essa deve intendersi come quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda I Giochi della Gioventù a livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello.
L'attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione.
L'aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica una attività sportiva.
In merito alla qualificazione agonistica dei propri atleti la F.I.G.C. ha determinato quanto segue:
F.I.G.C. - Federazione Italiana Gioco Calcio
La qualificazione agonistica deve darsi all'attività di quei calciatori che, superato il 12° (***) anno di età, prendono parte ai campionati o tornei organizzati dalle Leghe di competenza o dal Settore Giovanile con esclusione delle manifestazioni indette nell’ambito dei Giochi della Gioventù
Non deve intendersi attività agonistica l'attività svolta dagli arbitri di qualsiasi categoria. Per gli altri tesserati che nell'ambito della Federazione svolgono attività non qualificata agonistica, resta l'obbligo di accertamento di idoneità generica.
(***) Questo limite è stato poi corretto a 12 anni (da Esordienti in poi)