Fai clic qui per effettuare modifiche.
LA RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' SPORTIVE
Art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva
Una delle norme più delicate dell'ordinamento del giuoco del calcio è certamente la responsabilità delle società.
E' da riconoscere al diritto sportivo il merito di aver anticipato l'ordinamento statale che ha definito con il D.Lgs 231/2001 la responsabilità degli enti.
Prima di tutto è doveroso distinguere i tipi di responsabilità presenti nel Codice di Giustizia sportiva, ravvisandone tre:
1) Responsabilità diretta
2) Responsabilità oggettiva
3) Responsabilità presunta.
Oltre all'art. 4 C-G.S. vi sono anche gli artt. 11, 12, 13 e 14 CGS che regolamentano la responsabilità delle società anche per ciò che concerne il comportamento dei sostenitori.
RESPONSABILITA' DIRETTA E OGGETIVA
Bisogna partire dal presupposto che per ogni illecito disciplinare di un singolo tesserato ne risponde sempre anche la società.
La differenza sta nel fatto di chi compie l'illecito disciplinare.
Per cio' che riguarda la responsabilità diretta l'art. 4 c. 1 afferma:
“Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta (...)”.
Mentre per responsabilità oggettiva il Codice di Giustizia Sportiva intendono:
“Le società rispondono oggettivamente dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 c. 5 [Sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statuarie e federali anche i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente , il controllo delle società stessa, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale]”.
Anche nell'ordinamento statale possiamo rintracciare l'istituto giuridico della responsabilità oggettiva presente nel Codice Civile (es. art. 2048 “Responsabilità dei genitori”, art. 2053 “Rovina di un edificio”).
Ma nell'ordinamento statale il legislatore dà la possibilità della prova liberatoria, il soggetto deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno o ancora deve dimostrare che questo si è vanificato per caso fortuito o per forza maggiore.
Questo appare di scarsa applicazione nell'ordinamento sportivo.
LA RATIO DELLA NORMA E LA RESPONSABILITA' PRESUNTA
La ratio dell'istituto della responsabilità oggettiva sta nella volontà, da parte dell'ordinamento sportivo, di rispondere alla richiesta di garantire un corretto svolgimento delle competizioni sportive.
Oltra alla ratio c'è da definire l'ultima tipologia di responsabilità, ovvero quella presunta.
Questa trova raramente riscontro nella prassi mentre si ritrova nell'art. 4 c. 5 C.G.S.
Le società sono chiamate a dimostrare di non aver partecipato all'illecito o di averlo addirittura ignorato:
-onere probatorio assai difficile da assolvere ma ne gioverebbe la squadra alla quale deriverebbe una sanzione meno rigida rispetto a quella disposta in caso di illecito a titolo diretto o oggettivo.
I SOSTENITORI
Oltre agli illeciti disciplinari le società sono chiamate a rispondere oggettivamente del comportamento dei sostenitori sia per le gare interne sia per quelle disputata in trasferta e del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza per le gare della stessa organizzata (vedi art. 62 NOIF Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare). Quindi bisogna stare attenti all'operato dei propri tesserati, in quanto laddove questi sbagliano allora a pagare potrebbe essere anche la società.
Articolo di : Francesco Casarola ( Esperto Diritto Sportivo )
Tratto da: http://www.dirittosport.com/Responsabilita_Sportiva/index.html
N.B. il contenuto di cui sopra ha scopo meramente illustrativo, non se ne garantisce nè l'accuratezza nè l'aggiornamento, anzi il lettore è espressamente invitato a controllare ogni informazione ed è avvertito che ogni eventuale utilizzo di quanto segue è a suo esclusivo rischio e pericolo e che le informazioni qui contenute non possono, in nessun caso, sostituire un consulente legale.
Una delle norme più delicate dell'ordinamento del giuoco del calcio è certamente la responsabilità delle società.
E' da riconoscere al diritto sportivo il merito di aver anticipato l'ordinamento statale che ha definito con il D.Lgs 231/2001 la responsabilità degli enti.
Prima di tutto è doveroso distinguere i tipi di responsabilità presenti nel Codice di Giustizia sportiva, ravvisandone tre:
1) Responsabilità diretta
2) Responsabilità oggettiva
3) Responsabilità presunta.
Oltre all'art. 4 C-G.S. vi sono anche gli artt. 11, 12, 13 e 14 CGS che regolamentano la responsabilità delle società anche per ciò che concerne il comportamento dei sostenitori.
RESPONSABILITA' DIRETTA E OGGETIVA
Bisogna partire dal presupposto che per ogni illecito disciplinare di un singolo tesserato ne risponde sempre anche la società.
La differenza sta nel fatto di chi compie l'illecito disciplinare.
Per cio' che riguarda la responsabilità diretta l'art. 4 c. 1 afferma:
“Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta (...)”.
Mentre per responsabilità oggettiva il Codice di Giustizia Sportiva intendono:
“Le società rispondono oggettivamente dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 c. 5 [Sono soggetti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statuarie e federali anche i soci delle società cui è riconducibile, direttamente o indirettamente , il controllo delle società stessa, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale]”.
Anche nell'ordinamento statale possiamo rintracciare l'istituto giuridico della responsabilità oggettiva presente nel Codice Civile (es. art. 2048 “Responsabilità dei genitori”, art. 2053 “Rovina di un edificio”).
Ma nell'ordinamento statale il legislatore dà la possibilità della prova liberatoria, il soggetto deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno o ancora deve dimostrare che questo si è vanificato per caso fortuito o per forza maggiore.
Questo appare di scarsa applicazione nell'ordinamento sportivo.
LA RATIO DELLA NORMA E LA RESPONSABILITA' PRESUNTA
La ratio dell'istituto della responsabilità oggettiva sta nella volontà, da parte dell'ordinamento sportivo, di rispondere alla richiesta di garantire un corretto svolgimento delle competizioni sportive.
Oltra alla ratio c'è da definire l'ultima tipologia di responsabilità, ovvero quella presunta.
Questa trova raramente riscontro nella prassi mentre si ritrova nell'art. 4 c. 5 C.G.S.
Le società sono chiamate a dimostrare di non aver partecipato all'illecito o di averlo addirittura ignorato:
-onere probatorio assai difficile da assolvere ma ne gioverebbe la squadra alla quale deriverebbe una sanzione meno rigida rispetto a quella disposta in caso di illecito a titolo diretto o oggettivo.
I SOSTENITORI
Oltre agli illeciti disciplinari le società sono chiamate a rispondere oggettivamente del comportamento dei sostenitori sia per le gare interne sia per quelle disputata in trasferta e del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza per le gare della stessa organizzata (vedi art. 62 NOIF Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare). Quindi bisogna stare attenti all'operato dei propri tesserati, in quanto laddove questi sbagliano allora a pagare potrebbe essere anche la società.
Articolo di : Francesco Casarola ( Esperto Diritto Sportivo )
Tratto da: http://www.dirittosport.com/Responsabilita_Sportiva/index.html
N.B. il contenuto di cui sopra ha scopo meramente illustrativo, non se ne garantisce nè l'accuratezza nè l'aggiornamento, anzi il lettore è espressamente invitato a controllare ogni informazione ed è avvertito che ogni eventuale utilizzo di quanto segue è a suo esclusivo rischio e pericolo e che le informazioni qui contenute non possono, in nessun caso, sostituire un consulente legale.